Siracusa · 16 Ottobre 2026

Tar dà ragione al Comune sulle lampade votive di Siracusa, ma critica la scarsa trasparenza

Il Tribunale amministrativo respinge il ricorso della Fazzina Antonino & C. Srl ma segnala possibili responsabilità civili per le informazioni fornite alla concessionaria

Tar dà ragione al Comune sulle lampade votive di Siracusa, ma critica la scarsa trasparenza
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Il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha respinto il ricorso della Fazzina Antonino & C. Srl contro il provvedimento comunale del 18 marzo 2026 che negava la proroga del servizio di illuminazione votiva e intimava la riconsegna degli impianti del cimitero di Siracusa.

Secondo la sentenza, la società non ha dimostrato di aver depositato formalmente la richiesta di proroga prima della scadenza della concessione, fissata originariamente al 15 novembre 2022 e comunque proseguita di fatto fino a marzo 2026. I giudici hanno ritenuto che il ritardo con cui l’amministrazione ha risposto non comporti automaticamente l’illegittimità del diniego e hanno confermato anche la legittimità della richiesta di riconsegna degli impianti, che il Comune ha dichiarato essere stata completata.

Al centro della controversia c’è il cosiddetto Settore Y, una nuova area del cimitero consegnata alla concessionaria nel luglio 2022. La sentenza ricostruisce che gli impianti realizzati dal Comune per quell’area erano incompatibili con quelli esistenti e che la società aveva sostenuto interventi per renderli utilizzabili, chiedendo una proroga fino al novembre 2027 per ammortizzare gli investimenti.

Pur accogliendo il profilo amministrativo del diniego, il Tar muove però un significativo richiamo all’operato dell’amministrazione. I giudici definiscono la condotta comunale «assai poco trasparente» e prospettano la possibilità che la stessa possa essere ritenuta responsabile civilmente per un «danno da false informazioni», con riferimento alla determinazione dirigenziale del 14 giugno 2022 che aveva preso atto delle condizioni tecniche del Settore Y.

La sentenza indica inoltre il periodo utile ai fini di una eventuale quantificazione del danno, individuandolo dal 20 maggio 2026 al 15 novembre 2027, relativo ai costi sostenuti dalla società per il Settore Y non ancora ammortizzati. Si tratta, chiariscono i giudici, di una eventuale responsabilità da accertare in un distinto giudizio ordinario e non di un risarcimento già riconosciuto.

Infine, il Tar ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, motivando la decisione con la «condotta comunque assai poco trasparente del Comune intimato», pur avendo respinto i ricorsi della società.

La vicenda era stata portata alla luce dal delegato di quartiere Giovanni Di Lorenzo.

Fonte: Raccontiamo Siracusa

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