Rimborsi per il sisma del 1990: il Tribunale di Siracusa si dichiara incompetente e condanna i ricorrenti alle spese
Decisione del 29 settembre 2026: la causa viene rimessa al giudice tributario; ai ricorrenti una condanna a rifondere 5.810 euro più oneri
Una pronuncia del Tribunale Ordinario di Siracusa, assunta in camera di consiglio il 29 settembre 2026, ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione nella causa promossa da centinaia di lavoratori dipendenti e pensionati della Sicilia orientale per ottenere il rimborso delle imposte versate dopo il terremoto del dicembre 1990.
I ricorrenti, residenti nei territori colpiti dal sisma nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, avevano citato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il rimborso del 90% dell’Irpef versata o trattenuta per il triennio 1990-1992 e il risarcimento del danno economico.
La controversia prende spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20641 del 2007, che aveva distinto tra la possibilità per i contribuenti con debiti fiscali di estinguere pagando il 10% e il diritto al rimborso del 90% per chi aveva già versato l’intero importo.
Il Parlamento era intervenuto con la legge finanziaria del 2015, mentre successivi interventi normativi del 2017 hanno introdotto limiti temporali e quantitativi, escludendo il rimborso per chi non aveva presentato istanza entro il termine del 1° marzo 2010.
I ricorrenti avevano denunciato una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, sostenendo che la normativa determinasse una discriminazione tra cittadini in identica condizione di terremotati. Avevano chiesto al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale per la mancata previsione di un termine utile successivo all’entrata in vigore della norma.
Il giudice Maria Concetta Consoli non ha tuttavia esaminato il merito della presunta lesione costituzionale e, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la controversia attenga alla materia delle agevolazioni fiscali e dei rimborsi di tributi erariali, devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Oltre al mancato esame del merito, il Tribunale ha condannato i ricorrenti a rifondere alle amministrazioni convenute la somma di 5.810,00 euro, maggiorata del 15% per spese generali, IVA e oneri previdenziali.
La vicenda non è conclusa: i contribuenti hanno ora tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per riassumere il giudizio davanti al Giudice tributario. Il difensore Laura Pizzo sta valutando la proposizione di appello per contestare la qualificazione dell’azione come relativa al rimborso fiscale e per chiedere la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, mentre resta l’auspicio di un intervento chiarificatore del legislatore.