Siracusa · 23 Settembre 2026

Siracusa, l’Ordine degli Avvocati precisa le regole sulla comunicazione professionale e sui social

Il Consiglio approva una circolare esemplificativa che ribadisce limiti su autopromozione, acquisizione clienti e rapporti con la stampa

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa ha adottato una circolare di carattere ricognitivo ed esemplificativo per richiamare gli iscritti al rispetto delle regole deontologiche nella comunicazione pubblica. Il documento non introduce nuove fattispecie disciplinari, ma amplia e dettaglia le prescrizioni già contenute nella precedente nota del 4 novembre 2025.

L’obiettivo dichiarato dal Consiglio è di chiarire, in via preventiva, quali comportamenti potrebbero entrare in contrasto con il Codice deontologico, soprattutto alla luce dei nuovi strumenti di comunicazione e dei principi sviluppati dalla giurisprudenza disciplinare.

La circolare dedica un ampio spazio alla promozione dell’attività professionale: l’avvocato può informare il pubblico sull’attività svolta, sull’organizzazione dello studio, sulle specializzazioni e sui titoli posseduti, ma deve evitare che l’informazione si trasformi in comunicazione «prevalentemente promozionale o captativa». Viene criticato l’uso di formule autoelogiative, l’enfatizzazione delle cause vinte o delle percentuali di successo, i confronti denigratori con altri professionisti e l’impiego improprio di titoli e qualifiche.

L’Ordine richiama inoltre l’attenzione sulla pubblicazione dei nomi dei clienti a fini promozionali, anche se espressamente autorizzata dagli interessati, e sul rilancio sistematico di articoli, interviste e servizi giornalistici quando assuma un carattere sostanzialmente autocelebrativo. Si precisa però che la semplice diffusione di notizie relative a incarichi, decisioni o riconoscimenti non costituisce automaticamente illecito: vanno valutati linguaggio, contesto, sistematicità e finalità della comunicazione.

Un capitolo specifico riguarda le modalità di acquisizione della clientela. Il Consiglio segnala come potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare il contatto non richiesto con persone coinvolte in vicende specifiche, anche mediante messaggi privati o tramite i social network, l’offerta di assistenza in strutture di cura o in altri luoghi pubblici, l’utilizzo di moduli di nomina online predisposti per sollecitare incarichi e l’offerta di prestazioni gratuite se impiegata come strumento di attrazione della clientela.

Sui rapporti con la stampa la circolare chiede equilibrio, misura, discrezione e riservatezza. Il Consiglio invita gli avvocati a evitare l’enfatizzazione delle proprie capacità e dei risultati ottenuti e a non sollecitare articoli, servizi o interviste finalizzati essenzialmente a ottenere visibilità personale. Le conferenze stampa devono essere svolte solo se giustificate dalla tutela dell’assistito o dalla necessità di una corretta informazione su vicende di interesse pubblico.

Anche i social network, compresi i profili personali, sono oggetto di richiamo. L’Ordine precisa di non voler controllare la vita privata degli iscritti né imporre modelli di comportamento, ma sottolinea che fotografie, video e altri contenuti pubblicati online possono assumere rilievo deontologico quando, per contenuto, contesto e modalità di diffusione, risultino incompatibili con la dignità e il decoro professionale o possano compromettere la reputazione dell’avvocato e dell’Avvocatura. Essere su un profilo personale non rende automaticamente irrilevante un contenuto; occorre una valutazione concreta della condotta.

La circolare avverte inoltre gli studi che affidano la comunicazione a terzi che la delega non elimina la responsabilità dell’avvocato: è richiesta l’organizzazione di un controllo preventivo dei contenuti e l’intervento tempestivo su quelli eventualmente non conformi.

Quanto alle conseguenze, il Consiglio chiarisce che non effettuerà un «monitoraggio generalizzato o indiscriminato» dei profili social degli iscritti, ma valuterà le notizie relative a comportamenti concretamente conosciuti e potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare. La valutazione e l’esercizio dell’eventuale funzione disciplinare restano competenza degli organi previsti dall’ordinamento.

La circolare non cita episodi specifici né professionisti identificabili e viene presentata come prosecuzione e specificazione del richiamo del novembre 2025. Il messaggio conclusivo sottolinea che, pur cambiando gli strumenti con cui si racconta la professione, non mutano i doveri che la accompagnano, delimitati dal confine «che separa la corretta informazione dall’autopromozione suggestiva, la legittima comunicazione dall’accaparramento della clientela, la tutela dell’assistito dalla ricerca di visibilità personale».

Fonte: Raccontiamo Siracusa

Torna a Siracusa