Cassazione: inammissibile il ricorso di Attanasio sull’unificazione delle condanne per i delitti di Romano e Sparatore
La prima sezione penale ha confermato il rigetto seguito all’ordinanza del Tribunale di Udine del 27 febbraio 2026
La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Alessio Attanasio, dichiarandolo inammissibile, in relazione all’ordinanza emessa il 27 febbraio 2026 dal Tribunale di Udine.
La difesa aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra gli omicidi di Giuseppe Romano e di Angelo Sparatore, entrambi avvenuti nel 2001 a Siracusa e giudicati separatamente. L’eventuale riconoscimento avrebbe potuto incidere sul calcolo complessivo della pena considerandoli espressione di un unico disegno criminoso.
Il delitto di Giuseppe Romano risale al 17 marzo 2001. Nel processo, la vittima designata sarebbe stata in realtà Giuseppe Saporoso Barretta. Attanasio è stato condannato come esecutore materiale dell’omicidio, con le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso.
Angelo Sparatore fu invece ucciso il 4 maggio 2001. I giudici hanno individuato come movente una vendetta trasversale: il fratello della vittima era divenuto collaboratore di giustizia e le sue dichiarazioni avevano contribuito alla condanna all’ergastolo di Salvatore Bottaro, suocero di Attanasio e vertice del clan Bottaro-Attanasio.
La difesa aveva fondato il ricorso sulla vicinanza temporale dei fatti, sullo stesso contesto territoriale e sulla comune appartenenza mafiosa, sostenendo che ciò dimostrasse una programmazione unitaria dei due delitti.
La Cassazione ha però escluso che tali elementi costituiscano di per sé prova di continuazione. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui, per riconoscere la continuazione, è necessario dimostrare che al momento del primo reato anche il secondo fosse già stato programmato, almeno nelle linee essenziali. Secondo la Corte, i due omicidi sarebbero nati da circostanze contingenti e da motivazioni differenti; la premeditazione, rilevata in entrambi i casi, riguarda la preparazione di singoli reati e non basta a stabilire una decisione originaria comune a più delitti.
Si tratta del secondo ricorso in Cassazione sulla medesima richiesta di unificazione delle condanne: alla fine di gennaio la Suprema Corte aveva annullato un precedente diniego chiedendo un nuovo esame perché la motivazione non aveva approfondito alcuni elementi indicati dalla difesa. Dopo il nuovo rigetto del Tribunale di Udine del 27 febbraio 2026, Attanasio è tornato davanti alla Cassazione; questa volta il ricorso è stato dichiarato inammissibile e sono state condannate le spese, oltre all’obbligo di versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.