Siracusa · 24 Agosto 2026

Tar di Catania respinge il ricorso di Francofonte: esclusi dal Pef di Aretusacque i costi dell’efficientamento

I giudici confermano la decisione dell’Ati di Siracusa per carenze documentali e per la competenza esclusiva dell’assemblea d’ambito sulla pianificazione

Tar di Catania respinge il ricorso di Francofonte: esclusi dal Pef di Aretusacque i costi dell’efficientamento

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Francofonte contro la decisione dell’Ati di Siracusa di non includere nel piano economico‑finanziario di Aretusacque gli effetti economici derivanti dall’efficientamento degli impianti comunali di sollevamento e distribuzione delle acque di falda.

La sentenza conferma il provvedimento con cui l’Ati aveva rigettato la richiesta avanzata dal Comune nell’aprile del 2025. Al centro della controversia vi è la convenzione per l’installazione e la gestione di impianti ad alta efficienza, sistemi di telecontrollo e servizi di manutenzione.

Francofonte sosteneva che le opere fossero state realizzate e utilizzate, producendo risparmi energetici tali da incidere sull’economia del servizio idrico, e richiamava una deliberazione del commissario del 2023 che avrebbe riconosciuto costi pluriennali per oltre 4,3 milioni di euro.

Il Tar ha però chiarito che il commissario poteva intervenire soltanto sugli atti necessari all’ingresso del Comune in Aretusacque e non poteva modificare o vincolare il piano economico‑finanziario dell’ambito, la cui pianificazione appartiene in via esclusiva all’Ati. Per i giudici, dunque, l’assemblea territoriale idrica non era tenuta a motivare in modo rafforzato il proprio diverso indirizzo rispetto alla deliberazione commissariale.

La decisione sottolinea in particolare le criticità emerse dall’istruttoria dell’Ati: carenze documentali e sostanziali che avrebbero impedito la verifica della regolarità degli interventi e della loro convenienza economica. Tra gli elementi mancanti o irregolari il Tar indica la mancata tempestiva produzione dei verbali di avvio e conclusione dei lavori, atti di collaudo tardivi e privi di alcune sottoscrizioni e di descrizioni delle verifiche effettuate, la mancanza della contabilità finale e dei riferimenti al progetto e alle eventuali varianti.

Secondo la sentenza non sarebbero stati prodotti integralmente neppure gli atti di gara, le proposte originaria e definitiva, i calcoli di convenienza e i flussi finanziari. Mancavano inoltre documenti idonei a dimostrare la tracciabilità dei pagamenti e i risparmi energetici effettivamente ottenuti. L’istruttoria avrebbe rilevato altresì variazioni tra l’esito della gara e la successiva stipula della convenzione, con modifiche della durata del rapporto e del canone rispetto alle condizioni iniziali, e dubbi su avvalimento, cessioni del contratto e del credito, sul verbale di consistenza e sulla cauzione definitiva.

Per il Tribunale, inserire nel piano economico‑finanziario un costo pluriennale di tale portata senza adeguata asseverazione avrebbe potuto esporre Aretusacque a un grave squilibrio e trasferire sulle tariffe provinciali oneri non verificati. I giudici hanno inoltre escluso la possibilità di un riconoscimento parziale o condizionato delle somme richieste.

La sentenza osserva altresì che, durante la predisposizione del Piano d’ambito tra il 2022 e il 2023, il Comune di Francofonte non avrebbe collaborato in modo adeguato con l’Ati, procedendo invece in autonomia nella gestione della convenzione.

La decisione non esclude del tutto futuri confronti economici: qualora venga rigorosamente dimostrata l’utilità degli impianti e l’esistenza di risparmi reali, la questione potrà essere affrontata con una regolazione di natura civilistica tra le parti, ma non potrà incidere automaticamente sul Piano d’ambito e sulle tariffe del servizio idrico.

Il ricorso è stato quindi respinto e le spese del giudizio sono state compensate tra il Comune di Francofonte, l’Ati, la Regione e Aretusacque.

Fonte: Raccontiamo Siracusa

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