La procura generale ricorre in Cassazione contro l'assoluzione degli ex Irriducibili della Lazio
I giudici d'appello avevano assolto lo scorso maggio; il pm contesta la motivazione e chiede l'annullamento con rinvio
Lo scorso maggio la seconda sezione penale della Corte d'Appello di Roma aveva assolto, con la formula «perché il fatto non sussiste», il gruppo degli ex Irriducibili della Lazio. La procura generale ha presentato ricorso in Cassazione contestando quella decisione e chiedendo ai giudici della Suprema Corte di intervenire sulla vicenda.
In primo grado, nel gennaio 2015, erano state inflitte condanne con pene comprese tra quattro anni e due mesi e due anni e due mesi. Tra gli imputati figurava Fabrizio Piscitelli, noto come «Diabolik», ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti con un colpo di pistola alla testa.
La procura generale osserva che la sentenza d'appello «non ha dato conto in modo esauriente dei motivi per i quali ha ritenuto di sovvertire la sentenza di condanna emessa in primo grado», omettendo secondo il ricorso di confutare le ragioni che sorreggevano la valutazione del Tribunale e fornendo una motivazione che il pm definisce apparente e incongrua, non conforme ai principi della logica giuridica e agli indirizzi sulla prova indiziaria.
Nel ricorso si sottolinea l'insieme delle acquisizioni probatorie valorizzate nella sentenza di primo grado: dalle deposizioni del dirigente della Digos e dagli elementi indicati emergeva, secondo l'atto della procura, che gli Irriducibili disponevano di una struttura gerarchica con un direttivo individuato, capacità decisionale, forte capacità aggregativa e concreta influenza sulla tifoseria, anche tramite iniziative violente.
La procura ricorda inoltre la rilevanza attribuita in primo grado agli strumenti di diffusione e di indirizzo della contestazione: l'emittente radiofonica «La Voce della Nord», la pubblicazione distribuita nella curva, gli striscioni e i cori allo stadio. Secondo il ricorso, le conversazioni intercettate, citate nella sentenza di primo grado, documentavano il ruolo del direttivo nella selezione, autorizzazione e diffusione dei contenuti della contestazione.
La Corte d'Appello, invece, è accusata dalla procura di essersi limitata a una descrizione «meramente anagrafica» del gruppo, senza individuare il ruolo dei singoli imputati nel direttivo né spiegare perché le specifiche acquisizioni probatorie dovessero essere ritenute prive di rilievo ai fini della loro capacità intimidatoria. La capacità intimidatoria del soggetto collettivo, osserva il ricorso, costituiva il contesto necessario per valutare gli episodi contestati.
La procura contesta anche la valutazione che ricondurrebbe striscioni, cori e iniziative in curva all'esercizio del diritto di critica, sostenendo che la sentenza d'appello non avrebbe esaminato il significato concreto di tali condotte nel quadro probatorio complessivo. Nel ricorso si richiamano le dichiarazioni del presidente Lotito, che aveva riferito di uno stadio divenuto «un inferno», di cori rivolti anche alla moglie, dell'uso dei striscioni per ottenere diffusione televisiva internazionale e della comunicazione tramite «La Voce della Nord» del proprio numero di telefono e della targa dell'autovettura.
Lotito, secondo l'atto, aveva collocato l'apice della contestazione nel periodo in cui era ipotizzato l'acquisto della società da parte del gruppo rappresentato da Chinaglia, aveva dichiarato di recarsi allo stadio con una scorta di dodici persone e di aver percepito striscioni, cori, lettere minatorie e attacchi radiofonici come episodi concatenati finalizzati a costringerlo a cedere la società.
Con il ricorso la procura generale chiede alla Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza d'appello con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per una nuova pronuncia.