Perugia, ricorso contro cartelle e fermi amministrativi dichiarato inammissibile
La Corte tributaria: impugnati solo gli estratti di ruolo, non gli atti notificati; spese compensate
La Commissione tributaria provinciale di primo grado di Perugia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino perugino contro una serie di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e due fermi amministrativi relativi a tasse automobilistiche e Irpef non pagate. I giudici hanno compensato le spese tra le parti.
Nel dettaglio, l'azione riguardava sette cartelle per tasse automobilistiche relative agli anni dal 2007 al 2012 e al 2019, vari avvisi di accertamento per Irpef, addizionale regionale e comunale riferiti al 2014 e al 2017, e due fermi amministrativi iscritti nel 2017 e nel 2025 sulla stessa autovettura, per un importo complessivo indicato in 9.368,50 euro.
Il ricorrente aveva affermato di aver preso conoscenza degli atti solo attraverso l'area personale del sito dell'Agenzia delle entrate e aveva contestato la mancata notifica di alcuni provvedimenti, l'eventuale invalidità delle notifiche e la mancata visualizzazione online delle relate di notifica Pec, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, degli estremi degli atti sottostanti e dei calcoli di spese e maggiorazioni.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva invece sostenuto che il contribuente avesse impugnato esclusivamente gli estratti di ruolo scaricati dal portale, mentre le cartelle e gli atti successivi erano stati regolarmente notificati, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
I giudici perugini hanno accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia, rilevando che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle e gli altri atti notificati e non l'estratto di ruolo. Nella sentenza si osserva che l'estratto di ruolo non è previsto da alcuna disposizione normativa e costituisce un elaborato informatico formale dell'esattore contenente gli elementi della pretesa, formato e consegnato solo su richiesta del debitore.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha reso assorbenti le ulteriori questioni sollevate dal contribuente, comprese le eccezioni relative alla notifica e ai termini di prescrizione.