TAR Umbria ordina alla Prefettura di riesaminare il divieto di detenzione armi dopo l'archiviazione penale
La sentenza evidenzia l'obbligo di valutare tempestivamente una sopravvenienza processuale che smentisca le ragioni del provvedimento cautelare
La vicenda trae origine da una denuncia presentata da un ex collega, che aveva segnalato una serie di post pubblicati su Facebook dall'uomo e ipotizzato i reati di atti persecutori e diffamazione. Sulla base di quella segnalazione la Prefettura aveva disposto il divieto di detenere armi e munizioni, fondando la misura sulla pendenza del procedimento penale e sulla conflittualità tra le parti.
Il destinatario del provvedimento aveva impugnato il divieto davanti al Tar, lamentando l'assenza dei presupposti di legge, carenze istruttorie e di motivazione, e sostenendo la propria condotta regolare. Durante il giudizio penale, però, il giudice per l'udienza preliminare ha disposto l'archiviazione, ritenendo che le critiche contenute nei post non fossero riferibili al denunciante e che non emergesse un contenuto minaccioso o violento.
A fronte di questa pronuncia favorevole, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura il riesame del divieto. La risposta dell'amministrazione è stata sostanzialmente negativa, motivata unicamente con la pendenza del ricorso al Tar, senza una valutazione della documentazione comprovante l'archiviazione.
Il collegio del Tar ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo che al momento dell'adozione del divieto l'amministrazione avesse potuto legittimamente fondarsi sulla prospettazione della denuncia e sulle esigenze cautelari, dal momento che i commenti critici sui social non erano contestati e la loro rilevanza era controversa.
Divergendo sui motivi aggiunti, il Tar ha invece accolto l'ulteriore impugnazione: l'archiviazione disposta dal giudice penale ha smentito la qualificazione dei fatti alla base del provvedimento cautelare, e la Prefettura non aveva valutato né motivato questa sopravvenienza nella nota di riscontro. Secondo il Tribunale amministrativo, quando emerge un elemento sopravvenuto potenzialmente decisivo, come una pronuncia penale che nega la riferibilità delle condotte denunciate, sorge l'obbligo per l'amministrazione di esaminare tempestivamente la nuova situazione, senza attendere un periodo prefissato.
In conseguenza, il Tar ha annullato il diniego di riesame e ha ordinato alla Prefettura di pronunciarsi nuovamente e motivatamente sulla richiesta del ricorrente, consentendo all'amministrazione di considerare eventuali elementi aggiuntivi rispetto a quelli emersi nel giudizio.