Perugia: imprenditore del settore trasporti non punibile per un certificato falso
La decisione motivata dalla particolare tenuità del fatto e dall'assenza di conseguenze significative
Un imprenditore del settore trasporti è stato giudicato non punibile per aver formato e usato un certificato che simulava un rilascio dell'Ispettorato del Lavoro, utilizzandolo per attestare la regolarità della posizione lavorativa di un proprio dipendente.
La vicenda, che ha coinvolto la responsabilità penale per falso documentale, è stata valutata nel merito anche sotto il profilo degli elementi oggettivi e soggettivi del reato: la ricostruzione processuale ha ritenuto in astratto integrati gli estremi formali del falso.
Nel percorso motivazionale della decisione sono emersi rilievi sul ruolo del cosiddetto "falso grossolano": la giurisprudenza lo definisce come una difformità immediatamente percepibile da chiunque rispetto ai modelli in uso. Nel caso esaminato il certificato non è stato ritenuto manifestamente contraffatto secondo tale parametro.
I giudici hanno inoltre considerato poco plausibile l'ipotesi che soggetti diversi dall'imputato avessero interesse a redigere un documento attestante circostanze difformi dal vero, pur precisando che tale considerazione non esclude, sul piano teorico, la configurabilità del reato.
Infine, la sentenza ha richiamato l'assenza di conseguenze significative a danno della pubblica amministrazione o di terzi, elemento che ha portato a ritenere soddisfatto il requisito dell'esiguità del danno o del pericolo e ha determinato la non punibilità dell'imprenditore per particolare tenuità del fatto.