Perugia · 01 Ottobre 2026

Daspo di un anno confermato per un giocatore del Piegaro: il Tar Umbria respinge il ricorso

Il tribunale amministrativo ritiene prova video sufficiente a dimostrare una «partecipazione attiva» durante i play-out

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha respinto il ricorso presentato da un giocatore del Piegaro avverso il Daspo di un anno comminato dal Questore di Perugia. La misura è collegata a fatti occorsi allo stadio comunale di Piegaro al termine di una partita di Promozione, valevole per i play-out.

Secondo il provvedimento impugnato, nel corso del secondo tempo si era accesa una lite tra i giocatori dopo che un atleta avversario aveva sferrato un pugno a un compagno di squadra del ricorrente. Il referto arbitrale e le immagini esaminate mostrano il calciatore correre verso l'autore del gesto: l'intervento dell'allenatore lo avrebbe poi allontanato fisicamente dal punto dell'alterco.

La Questura aveva motivato la misura ritenendo che la condotta del giocatore fosse finalizzata a episodi di violenza, minaccia o intimidazione in occasione di manifestazione sportiva, con potenziale rischio per la sicurezza pubblica e possibili turbative dell'ordine pubblico, considerata anche la presenza di più persone alla partita.

La difesa, assistita dagli avvocati Nicola Barocci e Giuseppe Barbaro, aveva invece sostenuto che l'imputato stava tentando di separare i contendenti e che veniva allontanato prima di raggiungerli. Sempre secondo la difesa, l'allenatore lo avrebbe spostato non per sedare gli animi ma per guadagnare spazio e poi aggredire gli avversari, circostanza avvalorata dalla sanzione sportiva inflitta al tecnico per avere colpito un avversario con diversi pugni alla testa e al volto.

Il Tar, dopo aver visionato il video della partita la cui autenticità non è stata contestata, ha ritenuto infondato il ricorso. I giudici hanno rilevato che, pur non essendoci prova che il ricorrente abbia effettivamente colpito un avversario, la sua corsa verso il giocatore responsabile del pugno — interrotta solo dall'intervento dell'allenatore — costituisce una forma di "partecipazione attiva" rilevante ai fini del Daspo. La decisione sottolinea inoltre che la normativa preventiva cui si ispira la misura non richiede la produzione effettiva di lesioni per essere applicata.

I giudici hanno motivato la distinzione tra chi cerca di dividere i contendenti e chi invece si avventa contro un avversario osservando che chi tenta di separare generalmente si frappone tra i due o trattiene il proprio compagno, mentre le immagini mostrano il ricorrente correre verso l'avversario con le braccia protese. Il successivo comportamento apparentemente tranquillo — alcuni passi indietro e l'avvicinamento all'arbitro — non ha cancellato, secondo il Tar, la connotazione violenta dei pochi istanti precedenti.

Il tribunale amministrativo ha respinto anche le censure sul presunto difetto istruttorio, rilevando che l'istruttoria si è basata su riscontri oggettivi: alcune persone indicate dall'arbitro non sono state proposte per la misura perché le immagini non confermavano il loro coinvolgimento, mentre il ricorrente è stato segnalato perché il filmato documentava chiaramente la sua condotta. Il giocatore risulta inoltre deferito all'Autorità giudiziaria ordinaria per il reato di rissa.

Sotto il profilo della proporzionalità, il Tar non ha accolto le osservazioni difensive: la Questura, pur avendo ricevuto una proposta per una misura più severa (tre anni con obbligo di comparizione), ha applicato al ricorrente la sola interdizione di un anno, corrispondente al minimo previsto dalla normativa, senza la misura accessoria della comparizione personale.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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