Perugia · 28 Settembre 2026

Tribunale di Perugia sospende esecuzione: la risoluzione del mutuo non può essere dichiarata dalla società veicolo

Il giudice Fioroni ritiene che la facoltà di risolvere il contratto spetti al cedente, non al cessionario del credito

La sospensione decisa dal Tribunale
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Perugia, dott.ssa Sara Fioroni, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in relazione al credito portato in giudizio con atto di intervento depositato il 13 maggio 2025. Nella stessa ordinanza il Tribunale ha condannato la parte opposta al rimborso delle spese legali del difensore della parte opponente.

Il caso e la documentazione contrattuale
La controversia trae origine da un mutuo fondiario stipulato il 24 luglio 2008 per 350.000 euro, garantito da ipoteche su immobili di proprietà esclusiva del mutuatario a Perugia. L'originaria banca mutuataria ha via via mutato denominazione e titolarità: da Banca delle Marche a Banca Adriatica, poi fusa in UBI Banca e successivamente incorporata in Intesa Sanpaolo, che ha ceduto taluni crediti a una società veicolo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione formalizzata con contratto di cessione del 9 novembre 2021, con efficacia dal 15 novembre 2021.

Fasi esecutive e comunicazioni di risoluzione
La società veicolo, tramite una mandataria e procure conferite alle società incaricate del servicing e del recupero, ha agito per il recupero del credito. La creditrice notificò atti di precetto nell'aprile 2024 per complessivi 51.783,66 euro e successivamente promosse il pignoramento immobiliare notificato il 1° luglio 2024. La società veicolo ha comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento tramite raccomandata nel giugno 2024; la difesa del mutuatario ha prodotto anche una comunicazione del 29 maggio 2024, ritenendola incompatibile con una chiara e univoca manifestazione di volontà di accelerazione del debito residuo.

Le argomentazioni della difesa
L'avvocato Daniele Fantini, difensore del debitore, ha contestato l'ammissione dell'intervento della società veicolo e ha sostenuto in via preliminare che la risoluzione del contratto di mutuo sia prerogativa della banca cedente. La difesa ha richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza e citato anche dal Tribunale, secondo cui la cessione del credito trasferisce il diritto di credito ma non le azioni inerenti all'essenza del contratto originario, quali la facoltà di risoluzione per inadempimento, che restano in capo al cedente.

Dubbi sulla titolarità della dichiarazione di risoluzione e sulla documentazione
La difesa ha inoltre evidenziato incoerenze documentali, tra cui discrepanze identificative nelle comunicazioni prodotte e l'assenza di un contratto analitico di cessione ex art. 58 T.U.B. che chiarisse quali rapporti giuridici fossero stati effettivamente trasferiti alla società di servicing. È stato sottolineato che la società di servicing non risultava titolare del credito e quindi, secondo la difesa, non avrebbe avuto interesse concreto e legittimazione a dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali e motivazione del giudice
Il giudice ha richiamato orientamenti della Corte di Cassazione (tra cui le sentenze citate nella decisione) e una precedente pronuncia del Tribunale di Perugia, ritenendo applicabile il principio che distingue la cessione del contratto dalla cessione del credito e ne limita gli effetti rispetto alla titolarità delle azioni inerenti al rapporto contrattuale. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto che la società veicolo, quale cessionaria del solo credito, non potesse validamente dichiarare la risoluzione del mutuo né delegare una mandataria a farlo, mancando così un titolo idoneo a giustificare la pretesa al capitale residuo azionata con l'intervento.

Esito e conseguenze immediate
Per questi motivi il giudice ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare limitatamente al credito oggetto dell'intervento del 13 maggio 2025, ritenendo assorbita la restante contestazione alla legittimazione sostanziale ad intervenire. La decisione interrompe temporaneamente l'iter esecutivo in attesa dell'esito delle questioni di merito relative alla legittimazione e alla validità delle dichiarazioni di risoluzione prodotte dalle società coinvolte.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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