Pierantonio, il Tar Umbria dà ragione al Comune ma condanna l'ente a risarcire l'ingegnere
Legittimo l'annullamento in autotutela dell'affidamento; riconosciute spese per 12.716,29 euro al progettista
Il Tar Umbria si è pronunciato sul ricorso di un ingegnere contro il Comune di Umbertide relativo alla progettazione del nuovo polo scolastico unico di Pierantonio, frazione gravemente colpita dal sisma del 9 marzo 2023.
La vicenda ha avuto inizio con la decisione del Comune, nel marzo 2024, di intervenire su due edifici scolastici danneggiati (la primaria e la secondaria di primo grado). Con determina dirigenziale del 24 maggio 2024, dopo tre preventivi, l'incarico di progettazione era stato affidato in via diretta a un raggruppamento temporaneo di professionisti con mandatario l'ingegnere ricorrente, al ribasso del 55,35%; il contratto fu stipulato il 3 giugno 2024.
Successivamente l'Amministrazione decise per la demolizione e la ricostruzione ex novo di un polo unico, approfittando dei fondi post-sisma stanziati dalla legge di Bilancio 2025. Il progettista rinunciò formalmente all'incarico originario e fu riassegnato, con nuovo contratto del 3 luglio 2025, l'incarico per la redazione del Documento di inquadramento progettuale (Dip) e per il primo stralcio funzionale, sempre al medesimo ribasso.
Il raggruppamento elaborò un primo Dip approvato dalla Giunta comunale con la delibera n. 211 del 30 ottobre 2025; in seguito fu predisposto un Dip aggiornato (indicato come "Dip 2") con importo dei lavori incrementato fino a 7,7 milioni di euro. Perplessità sollevate dal Segretario Generale sull'opportunità dell'affidamento esterno del Dip e sulla contemporanea attribuzione allo stesso soggetto della redazione del Pfte portarono il Comune ad acquisire un parere legale e ad avviare il procedimento di annullamento d'ufficio.
Dopo una prima comunicazione del 23 dicembre 2025 e un'integrazione del 14 gennaio 2026, il Comune adottò la determina n. 41/49 del 26 febbraio 2026 con la quale veniva parzialmente annullato in autotutela l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, facendo salvo il Dip già elaborato.
Il progettista impugnò la determina per quattro motivi, contestando tra l'altro la legittimità dell'affidamento esterno del Dip, il contrasto con i principi di fiducia e risultato, e la legittimità dell'autotutela per presunti vizi procedurali; in via subordinata chiedeva il risarcimento danni. Il Comune sollevò eccezioni in via preliminare, poi respinte dal Collegio.
Nel merito il Tar ha confermato la legittimità dell'operato del Comune. I giudici hanno richiamato la norma che attribuisce al Responsabile unico del procedimento (Rup) la redazione del Dip all'interno della stazione appaltante e la sua approvazione prima dell'affidamento del progetto di fattibilità, ritenendo tale attività non delegabile a soggetti esterni. Il Tribunale ha inoltre segnalato il rischio di conflitto di interessi nell'affidare a un unico soggetto sia la redazione del Dip, che definisce le esigenze dell'amministrazione, sia la successiva progettazione esecutiva (Pfte).
Il Tar ha altresì chiarito che il termine semestrale per l'esercizio dell'autotutela introdotto dalla legge n. 182 del 2025 si applica a partire dal 18 dicembre 2025, mentre per la determina annullata (giugno 2025) era ancora operativo il termine ordinario di dodici mesi.
Pur respingendo l'impugnativa, il Tribunale ha riconosciuto che il Comune ha tenuto un comportamento "non del tutto corretto": dopo aver affidato l'incarico e dato avvio all'esecuzione, l'ente ha annullato l'affidamento solo a dicembre 2025, senza manifestare in precedenza le sue perplessità, creando nel professionista un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Per questi motivi il Tar ha configurato una responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e seguenti del codice civile e ha limitato il risarcimento all'interesse negativo, cioè alle spese sostenute in vista dell'incarico e poi risultate inutili, escludendo i proventi che sarebbero derivati dall'esecuzione dell'incarico.
In concreto il Tribunale ha riconosciuto 1.000 euro per atti notarili di costituzione e modifica del raggruppamento e 24.432,58 euro per l'aggiornamento del software BIM necessario all'incarico; la somma complessiva di 25.432,58 euro è stata ridotta alla metà, tenuto conto del riconoscimento da parte del Comune degli importi relativi alla redazione del Dip, con un totale liquidato di 12.716,29 euro.