Perugia · 15 Settembre 2026

Reversibilità: la Corte d’appello di Perugia indica il tribunale competente per la ripartizione tra vedova ed ex coniuge

L'Inps resta l'ente erogatore; la ripartizione è materia civile‑familiare e non richiede prima un'istanza amministrativa

Reversibilità: la Corte d’appello di Perugia indica il tribunale competente per la ripartizione tra vedova ed ex coniuge

La sentenza della Corte d’appello di Perugia precisa che la ripartizione della pensione di reversibilità, nel caso in cui il deceduto avesse avuto un divorzio ed erogasse un assegno divorzile a un ex coniuge, è una controversia di natura civile‑familiare e non una questione previdenziale.

Secondo i magistrati d’appello, entrambe le donne coinvolte — la moglie superstite e l’ex coniuge che percepiva l’assegno divorzile — hanno titolo a una quota della pensione. L’esatto riparto delle quote, invece, deve essere determinato dal giudice ordinario sulla base dei criteri previsti dalla legge, come la durata dei matrimoni e le condizioni economiche delle parti.

La Corte sottolinea che il procedimento non ha lo scopo di accertare il diritto alla pensione nei confronti dell’Inps, ma soltanto di stabilire la misura della spettanza per ciascuna beneficiaria. Per questo motivo non è necessaria una domanda amministrativa preventiva all’Inps prima di adire il tribunale.

L’Inps, pur non avendo voce nella determinazione delle quote, deve essere chiamato in causa perché resterà l’ente che materialmente eroga le somme. L’ordine di versare le quote fissate dalla sentenza è la conseguenza naturale della decisione giudiziale, e non l’obiettivo primario del processo.

La pronuncia chiarisce quindi la distinzione tra cause previdenziali e controversie di famiglia in materia di reversibilità, indicando il giudice ordinario come l’unico competente a quantificare la ripartizione tra vedova ed ex coniuge.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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