Perugia · 15 Settembre 2026

Cassazione conferma decreto ingiuntivo da 53.150,03 euro a favore di un avvocato per una causa ereditaria

Respinto il ricorso del cliente: confermato il valore della controversia e le spese a suo carico

Cassazione conferma decreto ingiuntivo da 53.150,03 euro a favore di un avvocato per una causa ereditaria

La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto da un cliente nei confronti del suo avvocato, confermando il decreto ingiuntivo per 53.150,03 euro ottenuto dal legale dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.

La controversia ereditaria era iniziata nel 1976 davanti al Tribunale di Perugia e si era conclusa con una pronuncia della Corte di Cassazione nel 2013. Nel 2022 l’avvocato ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri onorari, calcolati su un valore della controversia pari a circa 2.528.445 euro, corrispondente alla quota ereditaria accertata dal consulente tecnico d’ufficio e poi recepita dal giudice.

Il cliente aveva impugnato il decreto sostenendo che il valore della quota divisionale fosse indeterminabile, a causa del presunto deterioramento degli immobili oggetto della divisione, e contestando inoltre la validità della consulenza tecnica per una presunta violazione del contraddittorio.

Il Tribunale di Perugia aveva respinto l’opposizione, richiamando la regola secondo cui il valore delle cause di divisione si determina sulla massa da dividere e che per la liquidazione degli onorari va considerata l’entità della domanda e l’interesse sostanziale perseguito.

La Cassazione ha rigettato le argomentazioni del ricorrente. Il giudice di merito, si legge nella decisione, non aveva rilevato un vizio tale da rendere inutilizzabile la consulenza; inoltre la Corte ha ricordato che la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio è relativa e deve essere eccepita dal soggetto pretermesso nel suo primo atto di difesa. Infine la Cassazione ha osservato che la contestazione proposta in sede di merito (deterioramento dei beni e perdita di valore) era diversa dalla censura sollevata in Cassazione.

Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di spese processuali pari a 4.000 euro e ha disposto somme a titolo di onorari/processuali: 1.900 euro in favore del controricorrente e 1.900 euro alla Cassa delle ammende.

La decisione della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è stata pubblicata il 15 settembre 2026.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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