Perugia · 14 Settembre 2026

Cassazione: poche linee telefoniche a Spoleto sono scelta organizzativa, il ricorso è inammissibile

Il reclamo del detenuto è stato dichiarato generico; condanna alle spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende

Cassazione: poche linee telefoniche a Spoleto sono scelta organizzativa, il ricorso è inammissibile

La vicenda riguarda un detenuto della Casa di reclusione di Spoleto che aveva presentato istanza al magistrato di Sorveglianza di Spoleto lamentando la carenza di linee telefoniche. Il magistrato aveva disposto "non luogo a provvedere" e, successivamente, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva dichiarato il reclamo inammissibile. Il ricorso è quindi giunto alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per una ragione preliminare: era diretto contro un provvedimento che i giudici hanno qualificato come non impugnabile. La Corte ha definito il reclamo originario di "natura meramente generica e non giurisdizionale".

Al centro della decisione vi è la qualificazione giuridica del problema prospettato. Secondo la Cassazione, l’insufficienza delle linee telefoniche "non investe, nei termini in cui è stata prospettata, una posizione di diritto soggettivo del detenuto incisa da un comportamento dell'amministrazione penitenziaria tale da determinare un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti". Si tratta invece di profili riconducibili alle "modalità organizzative del servizio" e quindi rimessi alla gestione amministrativa dell’istituto.

La Corte ha aggiunto che, in assenza di una "lesione concreta e attuale di un diritto soggettivo", il rimedio non poteva essere configurato come reclamo giurisdizionale ma va inteso come reclamo generico. I giudici hanno inoltre rilevato l’"aspecificità" del ricorso, osservando che il difensore aveva richiamato in modo inconferente l’ipotesi relativa alla consegna di alimenti diversi da quelli ordinati, profilo estraneo alla questione delle linee telefoniche.

In esito la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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