Perugia · 14 Settembre 2026

Perugia, esclusa l’aggravante per rapina al bancomat: pena ridotta a tre anni e mezzo

I giudici: l’aggravante non scatta se la vittima non aveva materialmente avviato il prelievo; respinte le attenuanti per la violenza e per la tenuità del danno

Perugia, esclusa l’aggravante per rapina al bancomat: pena ridotta a tre anni e mezzo

La Corte d’appello di Perugia ha modificato in parte una precedente condanna per rapina commessa nei pressi di un bancomat, escludendo l’aggravante prevista per la rapina ai danni di chi si trovi “nell’atto di fruire o abbia appena fruito” dei servizi bancomat. In conseguenza di tale esclusione la pena è stata rideterminata in tre anni e mezzo di reclusione.

I giudici di secondo grado hanno motivato la decisione chiarendo che l’aggravante richiede che l’azione delittuosa si verifichi durante la fruizione effettiva del servizio o nelle immediate vicinanze temporali. Nel caso esaminato, la vittima era diretta verso lo sportello e aveva l’intenzione di prelevare, ma non aveva materialmente iniziato l’operazione né raggiunto lo sportello: per questo motivo l’aggravante non è stata ritenuta applicabile.

La Corte ha comunque respinto la richiesta della difesa di riconoscere l’attenuante della “speciale tenuità del danno”, sostenendo che non è sufficiente il modesto valore materiale della somma sottratta. I magistrati hanno ricordato che il reato di rapina ha natura “plurioffensiva”, poiché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della vittima; pertanto l’attenuante può trovare applicazione solo quando il pregiudizio complessivo verso entrambi i beni giuridici sia di speciale tenuità.

Nel valutare il caso specifico la Corte ha rilevato che, pur trattandosi di una somma di scarso valore, la condotta dell’imputato era consistita in una «prolungata condotta di minaccia e violenza», che ha configurato una grave forma di coazione materiale e psicologica nei confronti della persona offesa. Per questi motivi è stata confermata la mancata concessione delle attenuanti per la particolare cruelty della condotta.

La decisione chiarisce i limiti interpretativi dell’aggravante relativa all’uso dei servizi bancomat e sottolinea come, nella valutazione delle attenuanti per tenuità del danno, i giudici debbano considerare anche l’impatto sulla libertà e sull’integrità della vittima, oltre al valore economico sottratto.

Fonte: Raccontiamo Perugia

Torna a Perugia