Perugia · 13 Settembre 2026

Bar e sala giochi: parziale accoglimento al giudice tributario, deducibili polizze e perdita su credito

La Corte ridetermina il reddito imponibile e riduce sanzioni, ma conferma il metodo analitico-induttivo dell'Agenzia

Bar e sala giochi: parziale accoglimento al giudice tributario, deducibili polizze e perdita su credito

La controversia trae origine da una verifica fiscale conclusa nel luglio 2025 che aveva portato all'emissione di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2022. La società interessata, attiva nel settore bar, sala giochi e scommesse sportive, ha sede principale in Umbria e una seconda unità operativa a Perugia.

I verificatori avevano contestato irregolarità nella tenuta della contabilità, con rilievi sulle rimanenze di magazzino e sulla genericità di alcune fatture riconducibili a polizze assicurative e a fideiussioni. Era stata inoltre disconosciuta la deducibilità di una perdita su un credito considerata “incerta”.

La società ha impugnato l'atto con sei motivi di ricorso. Sul primo punto, relativo a un presunto vizio procedurale dell'accesso dei verificatori presso la sede legale, la Corte ha respinto la eccezione: la normativa richiamata dall'impresa è entrata in vigore dopo l'attività di verifica e non è applicabile retroattivamente.

Diverso è stato l'esito sul secondo motivo: la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società, pur con descrizioni generiche, fosse comunque idonea a ricondurre i costi delle polizze (tra cui RCA autocarro, infortuni, malattia, responsabilità civile) e delle fideiussioni all'attività d'impresa. Questi costi sono stati quindi dichiarati deducibili, con conseguente rideterminazione del reddito imponibile.

Anche il terzo motivo è stato accolto: la perdita su un credito verso una società debitrice è stata considerata certa e definitiva alla luce della cancellazione della debitrice dal registro delle imprese nel 2018, della chiusura in perdita del suo bilancio e del decorso del termine di prescrizione decennale. La perdita è stata pertanto ammessa in deduzione per il 2022.

Sul fronte della ricostruzione dei ricavi, invece, la Corte ha rigettato le censure dell'impresa. I giudici hanno ritenuto legittimo il metodo analitico-induttivo adottato dall'Agenzia delle Entrate, valutando gravi le irregolarità contabili riscontrate, come la mancata indicazione dell'unità di misura nelle distinte di magazzino, che hanno compromesso l'affidabilità delle scritture contabili.

La Corte ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, in materia tributaria, una disciplina più favorevole non può trovare applicazione retroattiva in assenza di una esplicita norma che lo preveda. L'esito del giudizio, con l'accoglimento parziale del ricorso, ha comportato la totale compensazione delle spese processuali tra le parti.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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