Tar Umbria annulla la bocciatura di una studentessa con DSA in provincia di Perugia
Il verbale di scrutinio non avrebbe considerato il piano didattico personalizzato; disposta nuova valutazione entro 15 giorni
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha annullato il verbale di scrutinio finale con cui il consiglio di classe di un istituto di istruzione superiore artistica, classica e professionale del Perugino aveva deliberato all'unanimità la non ammissione di una studentessa alla classe terza.
La ragazza è diagnosticata con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e disponeva di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) sottoscritto e deliberato da tutti i componenti del consiglio di classe. Al termine dell'anno scolastico 2025/2026 la studentessa aveva ricevuto insufficienze in sette discipline: laboratorio artistico, discipline plastiche e scultoree, discipline grafiche e pittoriche, scienze naturali, lingua e cultura straniera, storia dell'arte e lingua e letteratura italiana.
Dopo aver presentato senza esito istanza di riesame in autotutela al dirigente scolastico e un ricorso gerarchico improprio all'Ufficio scolastico regionale, la famiglia si è rivolta al Tar, assistita dall'avvocato Alessandro Tozzi. Nel ricorso si contestava il mancato rispetto da parte della scuola delle misure compensative e dispensative previste dal PDP, come l'uso di mappe e schemi, il maggior tempo per le verifiche, la dispensa da un eccessivo carico di compiti e la compensazione tramite prove orali.
Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo secondo cui il verbale «non dà conto della condizione dsa dell'alunna né dell'esistenza del pdp, né dell'incidenza degli specifici disturbi sui risultati ottenuti», contenendo al contrario soltanto riferimenti agli interventi di recupero ordinari. Per il Tar manca prova che la scuola abbia valutato la situazione soggettiva della studentessa al momento dell'adozione del provvedimento impugnato.
I giudici hanno richiamato la normativa che richiede che, nella valutazione degli alunni con disabilità o DSA, i giudizi sintetici delle discipline siano correlati a quanto previsto dal PDP. Pur affermando che la legge non implica automaticamente un trattamento differenziato in ordine all'ammissione alla classe successiva, il Tar ha sottolineato che nello scrutinio finale deve essere documentato l'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi e i criteri di valutazione adottati.
Il Tribunale ha compensato le spese di giudizio e ha rinviato all'amministrazione scolastica l'effettuazione di una nuova valutazione entro quindici giorni.