Perugia · 11 Settembre 2026

Tar Umbria respinge i ricorsi sul piano per il centro commerciale di via Settevalli a Perugia

La Sezione Prima conferma la legittimità dell'iter amministrativo avviato da Polis Sgr

Tar Umbria respinge i ricorsi sul piano per il centro commerciale di via Settevalli a Perugia

Il Tar per l’Umbria, Sezione Prima, ha respinto integralmente i ricorsi presentati contro il piano attuativo relativo all’area dell’ex mercato ortofrutticolo di via Settevalli a Perugia. Le impugnative erano state promosse da Commerciale Immobiliare Balanzano S.r.l. e Supermercato Perugia S.r.l., da una parte, e da Unicomm S.r.l., dall’altra, contro il Comune di Perugia, la Regione Umbria e la società promotrice Polis Sgr S.p.A.

Il progetto, proposto da Polis Sgr nel maggio 2022, prevede il recupero e la riqualificazione dell’area con la modifica della destinazione d’uso da Ac.Fi 3b a zona per insediamenti commerciali (IC) e la realizzazione di una grande struttura di vendita al dettaglio mediante la demolizione degli edifici esistenti. Dopo l’esclusione della VAS nel 2023, il piano è stato adottato dal Consiglio comunale con la delibera n. 82 del novembre 2024 e approvato con la delibera n. 88 del 16 giugno 2025.

Le società ricorrenti avevano sollevato più censure: presunte violazioni procedurali rispetto alla variante al PRG, illegittimità della procedura di screening VAS, carenze istruttorie sugli impatti in termini di traffico, inquinamento acustico e atmosferico e sulla saturazione commerciale dell’area. Unicomm aveva inoltre contestato la monetizzazione di 190 dei 287 parcheggi pubblici previsti.

Il Tar ha rigettato tutte le contestazioni, riunendo i ricorsi per connessione. I giudici hanno ritenuto che la variante incida esclusivamente sulla parte operativa del PRG, come previsto dall’articolo 29 del TUNA, e che non sia stata compromessa l’unitarietà del comparto Ac.Fi 3, permettendo invece l’attuazione per stralci.

Quanto alla procedura VAS, il Tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione della disciplina regionale (art. 9 della L.R. 12/2010) e ha osservato che le raccomandazioni contenute nella determina di esclusione rientrano nelle previsioni dell’art. 12, comma 3‑bis, del Codice dell’Ambiente e non impongono automaticamente la valutazione ambientale strategica.

Sullo studio relativo al traffico, il Tar ha considerato adeguata l’analisi commissionata da Polis, effettuata in coordinamento con il progetto del Bus Rapid Transit (BRT). L’U.O. Mobilità del Comune ha inoltre indicato prescrizioni migliorative, tra cui l’ampliamento dell’uscita da via Tuzi a via Pennetti Pennella. Il Comune ha precisato che la realizzazione del BRT non è vincolata alla variante, essendo i lavori già avviati e l’opera dichiarata di pubblica utilità.

Sulla questione dei parcheggi, il Tribunale ha spiegato che la monetizzazione è giustificata dal fatto che i posti su pilotis non rispettano pienamente gli standard dimensionali per i parcheggi pubblici. La dotazione complessiva prevista (485 posti tra pubblici e privati) è stata ritenuta conforme alla normativa regionale, anche in considerazione della prossimità della nuova fermata del Metrobus.

Il Tar ha inoltre escluso profili di illegittimità relativamente alla saturazione commerciale, osservando che la programmazione deve valutare aspetti urbanistici, ambientali e infrastrutturali più che considerazioni di natura economica. Sulle contestazioni legate all’art. 53 del TUNA (intervisibilità), i giudici hanno rilevato l’assenza di osservazioni ostative da parte di Provincia e Regione e il parere favorevole della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

È stata respinta anche l’impugnazione della determina dirigenziale n. 431 del 17 febbraio 2026, con cui il Comune ha approvato e stipulato la convenzione urbanistica: il Tar ha qualificato tali atti come esercizi di gestione amministrativo‑finanziaria rientranti nelle competenze del dirigente, senza modifica delle previsioni del piano approvato dal Consiglio.

La sentenza conferma la legittimità dell’iter amministrativo che porterà alla realizzazione dell’insediamento commerciale in via Settevalli. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La decisione non è definitiva: le ricorrenti potranno valutare il ricorso al Consiglio di Stato.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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