Perugia · 11 Settembre 2026

Pubblicità nel parcheggio del centro commerciale a Corciano: canone e sanzioni confermati

La Corte tributaria di Perugia respinge il ricorso di una società licenziataria di lavanderie

Pubblicità nel parcheggio del centro commerciale a Corciano: canone e sanzioni confermati

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento esecutivo emesso il 2 dicembre 2025 dalla concessionaria per la riscossione per conto del Comune di Corciano, relativo al mancato versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'annualità 2025, con le relative sanzioni.

Secondo gli atti processuali, la società, licenziataria in esclusiva di un noto marchio di lavanderie, aveva avviato nel corso del 2025 una sperimentazione commerciale in collaborazione con una struttura di vendita nella frazione Ellera. In corrispondenza di uno degli accessi al parcheggio sotterraneo del centro commerciale era stata collocata una struttura provvisoria, costituita da pannelli in materiale composito, destinata a ospitare un contenitore automatizzato per la raccolta della biancheria conferita dagli utenti.

La difesa della società aveva sostenuto che l'installazione fosse di dimensioni modeste, rimossa in breve tempo e non visibile dalla pubblica via perché collocata all'interno del centro commerciale; aveva quindi impugnato l'accertamento sollevando questioni relative al presupposto impositivo, alla motivazione, all'applicazione di esenzioni per le insegne d'esercizio e alla proporzionalità delle sanzioni.

Il giudice monocratico della Corte tributaria ha richiamato un principio consolidato dalla giurisprudenza della Cassazione: ai fini dell'applicazione del canone rileva la visibilità dei messaggi da un luogo pubblico o aperto al pubblico, indipendentemente dalla natura privata o pubblica del luogo in cui sono collocati.

Nel caso esaminato, la corte ha ritenuto che il parcheggio del centro commerciale fosse uno spazio aperto al pubblico, accessibile a un numero indeterminato di persone, e quindi idoneo a far sorgere l'obbligo del canone. La valutazione è stata supportata anche dal Regolamento comunale per il canone unico patrimoniale di Corciano, che all'articolo 52, comma 8, include espressamente i centri commerciali tra i luoghi aperti al pubblico.

La corte ha inoltre respinto l'eccezione secondo cui alcune componenti della struttura non avrebbero natura pubblicitaria e andrebbero scorporate dal calcolo della superficie tassabile: ha ricordato che la superficie del singolo messaggio pubblicitario si determina considerando l'area complessiva del mezzo che lo contiene. Analogamente, l'esenzione invocata per insegne di superficie inferiore ai cinque metri quadrati è stata esclusa, poiché la parete contenente nome e marchio – dalle misure fornite dalla ricorrente – supera il limite previsto dalla normativa.

Infine, la Corte ha osservato che, sebbene non vi sia obbligo di autorizzazione per l'esposizione dei messaggi in esame, il Regolamento comunale imponeva la presentazione di una dichiarazione di esposizione, documentazione che la società non ha prodotto. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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