Tar Umbria respinge il ricorso sul divieto di sosta davanti alla chiesa di Santa Croce a Gubbio
I giudici confermano le ordinanze comunali e valutano il bilanciamento tra tutela del bene culturale e interessi dei residenti
La controversia riguarda il divieto di sosta permanente con rimozione forzata disposto in Stradicciola Santa Croce, la breve via che conduce alla chiesa di Santa Croce della Foce, immediatamente fuori le mura del centro storico di Gubbio. Il Tar Umbria ha respinto il ricorso proposto da un residente contro le ordinanze comunali che hanno istituito il divieto.
I provvedimenti contestati sono partiti dalla delibera di Giunta n. 163 del 5 marzo 2026, che ha dato indirizzi agli uffici per favorire l'accesso alla chiesa e creare una fascia di rispetto davanti al sito, e dall'ordinanza n. 37 emessa il 6 marzo 2026 dal responsabile del servizio di polizia municipale. Successivamente il Comune ha adottato una seconda ordinanza, la n. 144 del 4 giugno 2026, con una motivazione più dettagliata: anche questo atto è stato impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti.
Nel ricorso il residente aveva contestato il presunto difetto di istruttoria e la mancata valutazione di alternative meno restrittive (divieto solo la domenica, disco orario o deroga per i residenti), sostenendo inoltre che le funzioni religiose si svolgono con cadenza mensile e non giustificano il divieto permanente. Il Comune, difeso dall'avvocato Stefano Codovini, ha invece richiamato esigenze di pubblico interesse legate alla tutela del bene e ha evidenziato l'ampia disponibilità di parcheggi nelle vicinanze.
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso iniziale e, nel merito dei motivi aggiunti, ha rigettato le censure del ricorrente. I giudici hanno richiamato il valore culturale e paesaggistico della chiesa, riconosciuta come attrazione per visitatori, pellegrini e per cerimonie, e hanno rilevato la scarsa compatibilità della carreggiata con la sosta di autoveicoli. Nella sentenza si sottolinea che anche un veicolo parcheggiato nel punto più largo potrebbe ostacolare il transito, compreso quello dei mezzi di soccorso.
Sull'aspetto del contemperamento degli interessi, il Tar ha preso atto che la restrizione comporta la perdita di spazio per il parcheggio di due o tre autovetture, ma ha ritenuto che il Comune abbia adeguatamente valutato le alternative disponibili. Nella seconda ordinanza vengono indicati spazi liberi in via Bonarelli e via Borgo Santa Lucia, a circa 2-3 minuti a piedi, nonché il parcheggio pubblico gratuito di Santa Lucia con circa 100 posti a 450 metri. L'amministrazione ha inoltre informato di una delibera di Giunta n. 203/2026 che destina temporaneamente parte del parcheggio dell'Ex Seminario alla sosta libera.
Il Collegio ha concluso che, alla luce delle possibilità di parcheggio alternative e in assenza di documentazione su casi di residenti con gravi problemi di deambulazione, il sacrificio richiesto ai residenti non risulta eccessivo e il divieto supera il test di proporzionalità.
Altre obiezioni sollevate dal ricorrente sono state respinte: non è stata ritenuta sussistente una disparità di trattamento rispetto a via Gabrielli, la condizione dell'asfalto e l'illuminazione sono state considerate profili da affrontare con interventi comunali ma non idonei a invalidare il divieto, e il rapporto tra Giunta e dirigente è stato descritto come ordinaria dialettica tra organo politico e dirigente operativo.
Infine, i giudici hanno osservato che negli atti del ricorrente erano citate precedenti giurisprudenziali inesistenti; il ricorrente ha attribuito l'errore a un problema di videoscrittura, ammettendo la svista. Pur ritenendo poco plausibile questa spiegazione, il Tar ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, considerata la natura della controversia e lo svolgimento del processo.