Perugia · 10 Settembre 2026

Tar Umbria annulla ammonimento per stalking a madre perugina: vicenda ricondotta a contrasto fra famiglie

I giudici amministrativi escludono la sussistenza della condotta persecutoria contestata

Tar Umbria annulla ammonimento per stalking a madre perugina: vicenda ricondotta a contrasto fra famiglie

Una donna perugina, assistita dall’avvocato Alessandro Longo, era stata indagata e ammonita per presunte condotte persecutorie nei confronti di un venticinquenne che all'epoca manteneva una relazione con sua figlia ventenne. Gli episodi contestati dalla Questura si sarebbero verificati tra aprile 2024 e luglio 2025.

Secondo la ricostruzione della Questura, la donna avrebbe tenuto una condotta «persecutoria ed assillante»: nell'aprile 2024 si sarebbe posta in piedi accanto all'auto parcheggiata dove il giovane si trovava con la figlia, costringendolo a scendere dal lato del guidatore; in una serata di settembre avrebbe suonato il clacson e lampeggiato per attirare la sua attenzione, seguendolo poi fino a casa e inviandogli messaggi e chiamate; infine, nel luglio 2025, in un bar, lo avrebbe apostrofato con la frase «se non hai mai passato dei guai te li faccio passare io». Su richiesta del giovane, il Questore aveva emesso un ammonimento, confermato poi dalla Prefettura di Perugia che aveva respinto il ricorso gerarchico della donna.

La donna ha ammesso di aver cercato di ostacolare la relazione ritenendola dannosa per la figlia, allora particolarmente fragile, e ha riferito preoccupazioni anche legate all'uso di stupefacenti da parte del giovane. La difesa ha sostenuto, tuttavia, che i comportamenti contestati si inserivano in una dinamica conflittuale e reciproca tra le famiglie e non in un quadro di sistematica vessazione; dalle chat prodotte, secondo la difesa, emergerebbe inoltre un rapporto di confronto più che uno stato di timore da parte del ragazzo. La relazione tra i due giovani si sarebbe conclusa nell'ottobre 2025 e la figlia avrebbe poi denunciato l'ex fidanzato per stalking.

Il Tar Umbria ha ritenuto che gli episodi in questione, non ravvicinati nel tempo e collocati all'inizio e in prossimità della fine di una relazione durata circa un anno e mezzo, siano espressione di un contrasto tra le parti «anche aspro, ma privo del carattere della unidirezionalità proprio della fattispecie» di ammonimento. I giudici hanno valorizzato le dichiarazioni testimoniali, in particolare quelle della figlia, che non avrebbero indicato uno stato di ansia o timore del giovane, e hanno rilevato l'assenza di manifestazioni di violenza o minaccia tali da configurare la condotta persecutoria.

Sulla base di queste considerazioni il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, annullando sia l'ammonimento del Questore sia il decreto della Prefettura e compensando le spese processuali.

Fonte: Raccontiamo Perugia

Torna a Perugia