Bollo auto non pagato dal 2009 al 2017: rigettato il ricorso, società condannata a pagare 5.800,04 € e 1.500 € di spese
La Corte tributaria di Perugia conferma il debito e richiama il valore del giudicato
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia ha rigettato il ricorso presentato da una società contro una serie di cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento del bollo auto relative agli anni 2009-2017. Il debito complessivo contestato è stato quantificato in 5.800,04 euro; è stata inoltre segnalata l'esistenza di una decima cartella che richiedeva il pagamento della somma dovuta.
La società aveva sostenuto la prescrizione delle pretese creditorie, affermando che tra la notifica delle singole cartelle e l'intimazione di pagamento erano trascorsi oltre tre anni senza atti interruttivi. In via subordinata, aveva chiesto che fosse dichiarata la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel suo contraddittorio, ha richiamato una precedente sentenza passata in giudicato concernente le medesime cartelle, ha eccepito l'interruzione dei termini prescrizionali con ulteriori atti e ha fatto riferimento alla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-19.
I giudici hanno ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio del bis in idem processuale in presenza di un precedente giudizio definito con sentenza irrevocabile. La Corte ha anche ricordato l'applicazione del termine prescrizionale decennale nei casi di giudicato, considerazione che ha portato a escludere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Con questa motivazione la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro. I giudici hanno inoltre sottolineato il principio, richiamato dall'ordinanza, secondo cui le cartelle esattoriali non possono essere ignorate.