Perugia · 07 Settembre 2026

Tar Umbria conferma la non ammissione alla terza di una studentessa con DSA in provincia di Perugia

Per i giudici il piano didattico personalizzato non equivale a promozione automatica

Tar Umbria conferma la non ammissione alla terza di una studentessa con DSA in provincia di Perugia

Una studentessa con certificazione per disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ha impugnato il verbale di scrutinio finale dopo la non ammissione alla terza classe di un istituto superiore della provincia di Perugia. Il ricorso è stato respinto dal Tar dell’Umbria, che ha confermato la decisione del consiglio di classe.

Secondo la sentenza, la ragazza registrava quattro insufficienze: 4 in lingua e cultura latina, 3 in matematica, 5 in lingua e cultura straniera e 5 in diritto ed economia. Il consiglio di classe aveva ritenuto che tali risultati non consentissero di affrontare la frequenza della classe successiva, per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in alcune discipline.

La difesa della studentessa aveva sollevato più censure, tra cui la mancata comunicazione tempestiva ai genitori delle criticità nel profitto, la redazione tardiva del PDP (avvenuta il 7 maggio 2026) e la presunta non piena applicazione di strumenti compensativi e dispensativi, fatta eccezione per la materia del latino.

I giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso complessivamente infondato, richiamando l’orientamento giurisprudenziale che impone agli alunni con DSA una didattica individualizzata e misure compensative o dispensative adeguate, ma non un trattamento differenziato rispetto ai criteri di ammissione alla classe successiva.

La sentenza sottolinea che le misure facilitatorie non esentano dal raggiungimento degli obiettivi minimi. I magistrati hanno osservato come, anche nelle materie in cui sono state applicate misure, la valutazione non sia migliorata — rilevando ad esempio che il voto in latino è rimasto 4 dal primo trimestre allo scrutinio finale — e che le fragilità della studentessa riguardano in particolare l’area del calcolo, difficoltà che non giustificherebbero di per sé le insufficienze nelle discipline umanistiche.

Il Tar ha ricordato i criteri di ammissione: voto di condotta non inferiore a sei decimi e votazione di almeno sei decimi in ciascuna disciplina. I giudici hanno concluso che anche un’eventuale modifica di uno dei voti di 5 non avrebbe mutato l’esito complessivo della mancata promozione. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese di lite compensate.

Fonte: Raccontiamo Perugia

Torna a Perugia