Cassazione conferma: no all'affidamento terapeutico per detenuto seguito a Perugia
Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato il beneficio dopo il ritrovamento di stupefacenti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto che chiedeva di essere riammesso all'affidamento in prova terapeutico, confermando il giudizio del Tribunale di sorveglianza di Perugia secondo cui l'uomo «non può essere considerato affidabile» e resta un concreto pericolo di recidiva.
L'imputato era stato inizialmente ammesso all'affidamento in prova con valenza terapeutica il 17 novembre 2022. Il beneficio era però stato revocato con ordinanza del 16 settembre 2025 dopo un controllo della polizia giudiziaria del 24 maggio 2025, nel corso del quale era stato trovato in possesso di cocaina e hashish. Una successiva perquisizione domiciliare aveva portato al sequestro di ulteriori dosi di cocaina, hashish e marijuana e di materiale per il confezionamento.
Nel rigettare la nuova richiesta di affidamento, il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva osservato che il condannato aveva «utilizzato una precedente misura alternativa come occasione per continuare a delinquere e ad assumere stupefacenti». La sua fedina penale include condanne per reati in materia di stupefacenti e un precedente per evasione, mentre risultano pendenti procedimenti per ricettazione, violazione della legge sulle armi, lesioni aggravate, violazione di domicilio e atti persecutori. L'uomo aveva inoltre perso la potestà genitoriale sulla figlia minore nel 2021.
I giudici perugini avevano riconosciuto che il comportamento intramurario del detenuto era «esente da rilievi» e che partecipava alle attività trattamentali, ma avevano ritenuto che il progetto terapeutico ambulatoriale non fosse «adeguatamente contenitivo» e che gli sforzi compiuti in carcere non fossero sufficienti a escludere il rischio di nuovi reati una volta fuori.
La difesa aveva contestato la decisione, sottolineando segnali di una «positiva evoluzione della personalità» e attribuendo la ricaduta nell'uso di stupefacenti del 2025 a un periodo di particolare fragilità emotiva legato alla separazione dalla compagna; erano state inoltre prospettate nuove soluzioni abitative e lavorative per limitare il contatto con contesti a rischio.
La Cassazione ha ritenuto infondate le argomentazioni difensive. I giudici di legittimità hanno richiamato la necessità che l'affidamento terapeutico si fondi su un giudizio prognostico favorevole, valutando il «pericolo che il condannato commetta altri reati» e la sua capacità di reinserimento sociale. Nel caso specifico il tribunale ha giudicato «del tutto ragionevole» l'accertata inaffidabilità, osservando che l'uomo «non si è mai sostanzialmente allontanato da contesti devianti». La scelta del Tribunale di sorveglianza di privilegiare un ulteriore periodo di osservazione è stata ritenuta conforme al principio di gradualità del trattamento penitenziario.
Il ricorso è stato pertanto rigettato e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.