Corte d’appello di Perugia conferma: concessionaria deve rimborsare riparazioni per auto usata difettosa
I giudici riconoscono il diritto dei consumatori al rimborso dopo l’attesa prolungata per la riparazione
Una coppia di acquirenti ha comprato un’auto usata da una concessionaria; dopo pochi mesi il veicolo ha manifestato gravi difetti di conformità. Nonostante ripetute richieste, i consumatori non hanno ottenuto dalla concessionaria interventi concreti per diversi mesi e hanno quindi deciso di far eseguire le riparazioni a proprie spese.
I consumatori si sono rivolti al tribunale chiedendo il rimborso delle somme anticipate e la riduzione del prezzo. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la loro richiesta, condannando la concessionaria al pagamento delle spese di ripristino. La concessionaria aveva impugnato la decisione in appello.
La Corte d’appello di Perugia ha però respinto il ricorso del venditore, confermando la condanna al rimborso. Nel motivare la decisione i giudici hanno richiamato il principio previsto dal Codice del Consumo: sebbene la legge imponga in via primaria la riparazione o la sostituzione del bene difettoso, è il consumatore a detenere il potere di scegliere il rimedio più conveniente. Quando tali rimedi non vengono eseguiti entro un termine congruo o risultano impossibili o eccessivamente onerosi, il consumatore può legittimamente esercitare i rimedi secondari, come la riduzione del prezzo.
Secondo la Corte, l’attesa prolungata e infruttuosa dell’intervento della concessionaria ha costituito una mancata esecuzione entro termine congruo, legittimando così gli acquirenti a far riparare il veicolo autonomamente e a chiedere il rimborso delle spese sostenute.
La sentenza rappresenta un riferimento locale sull’applicazione delle garanzie per beni di consumo nella provincia di Perugia, confermando l’orientamento secondo cui l’inerzia del venditore può autorizzare il ricorso, a spese del consumatore, a rimedi alternativi con conseguente richiesta di rimborso.