Perugia · 29 Ottobre 2026

Separazioni a Perugia: l’interesse dei figli prevale sulla regola del “50%”

L’avvocata Valentina Benigni chiarisce come il giudice valuta tempi di permanenza, casa e assegni

Separazioni a Perugia: l’interesse dei figli prevale sulla regola del “50%”
Immagini realistiche prodotte fedelmente al contesto della notizia con Freia

Nelle controversie familiari, spiega l’avvocata Valentina Benigni, il principio guida non è la tutela automatica di un genitore rispetto all’altro, ma l’interesse concreto e materiale del minore. Le soluzioni adottate dal giudice tengono conto di fattori come età, abitudini, scuola, distanza tra le abitazioni, risorse economiche, modalità di cura precedenti e grado di cooperazione tra i genitori.

Il principio di bigenitorialità non si traduce automaticamente in una divisione del tempo esatta al 50%. La frequentazione paritaria è possibile quando le condizioni di vita lo rendono compatibile con la stabilità del minore (vicinanza delle abitazioni, orari di lavoro compatibili, abitudini consolidate), ma può essere derogata se una diversa organizzazione risulta più conforme al benessere del figlio. Chi chiede un calendario paritario o il collocamento prevalente deve dimostrare la sostenibilità e l’utilità della proposta, non limitarsi a formule astratte.

Non esiste una presunzione legale che favorisca la madre: la prevalenza del collocamento presso la madre può riflettere il fatto che, prima della separazione, fosse spesso lei a svolgere la maggior parte della cura quotidiana. Tuttavia, il giudice valuta la capacità concreta di ciascun genitore di garantire continuità e stabilità, considerando elementi come la partecipazione dimostrata alla cura, la disponibilità abitativa, la vicinanza alla scuola e la rete di supporto.

L’assegnazione della casa familiare ha la funzione di tutelare la continuità abitativa del minore e non trasferisce la proprietà dell’immobile. Anche se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro genitore, il godimento può essere attribuito al genitore collocatario in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi. La nuova convivenza more uxorio o il matrimonio dell’assegnatario possono far venire meno il diritto al godimento quando la convivenza sia stabile o la situazione interrompa i presupposti della tutela del minore.

Se il mutuo è intestato a entrambi, l’obbligazione verso la banca non viene automaticamente meno con l’assegnazione della casa; rimane necessario un accordo con l’istituto per modificare la posizione dei coobbligati. Nei rapporti interni tra ex coniugi, invece, è opportuno che il provvedimento o l’accordo specifichino chi sostiene le rate, le imposte e le spese condominiali.

Il calcolo del mantenimento dei figli non segue una percentuale fissa: il giudice prende in considerazione esigenze del figlio, tenore di vita precedente, tempi di permanenza, risorse economiche di entrambi e il valore del lavoro di cura svolto. I tempi di permanenza incidono perché determinano spese dirette sostenute dal genitore presso il quale il figlio dimora, ma la permanenza paritaria non annulla necessariamente l’obbligo di contribuire in misura proporzionale alle differenze economiche.

Il cosiddetto “diritto di visita” va inteso come esercizio della responsabilità genitoriale: il tempo attribuito al genitore non collocatario dovrebbe consentire cure quotidiane effettive, compresi pasti, compiti e, salvo ragioni specifiche, pernottamenti. Il genitore collocatario ha l’obbligo di favorire il rapporto con l’altro e di trasmettere informazioni riguardanti scuola e salute; il genitore non collocatario deve rispettare accordi e comunicare impedimenti. Il persistente disinteresse del genitore può incidere su affidamento e responsabilità, ma la frequentazione non è normalmente coercibile come una prestazione contrattuale.

Le spese straordinarie devono essere distinte da quelle ordinarie e spesso richiedono accordo o almeno informazione preventiva. Spese urgenti possono essere anticipate e poi rendicontate; spese programmabili e costose richiedono confronto. La ripartizione può seguire criteri proporzionali alle risorse e non necessariamente il 50%.

La percezione che le donne risultino avvantaggiate nelle decisioni su figli e casa può derivare dalla realtà sociale in cui molte madri svolgono la maggior parte della cura quotidiana prima della separazione. Tuttavia, sul piano giuridico il criterio non è il sesso: la valutazione è individuale e si basa su elementi concreti e documentati.

Anche nella valutazione dell’eventuale assegno per il coniuge il sesso non è un criterio: si valutano redditi, patrimoni, età, salute, durata del matrimonio, contributi alla gestione familiare e sacrifici professionali. Recentemente, osserva l’avvocata, è aumentata la pratica delle separazioni e dei divorzi consensuali, con un invito alla ricerca di soluzioni condivise e documentate per la riorganizzazione familiare.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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