Affidamento, casa coniugale e assegni: l'avvocato Marchetti chiarisce le regole nelle separazioni
Bigenitorialità non significa automaticamente 50/50; la casa segue il collocamento dei figli, la riforma Cartabia ha ridotto i tempi processuali
Simone Marchetti, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e coordinatore della Commissione Persona, Famiglia e Minori, affronta i nodi più controversi delle separazioni e dei procedimenti familiari, richiamando riferimenti normativi e prassi giurisprudenziali. Di recente il Consiglio nazionale forense gli ha riconosciuto il titolo di avvocato specialista nel diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.
Secondo Marchetti, il principio di bigenitorialità introdotto con la legge 54/2006 non si traduce automaticamente in una suddivisione matematica dei tempi (50% e 50%). Per la giurisprudenza consolidata, il principio tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, valutando caso per caso le esigenze concrete della famiglia.
La cosiddetta "maternal preference", osserva l'avvocato, è il retaggio di un'epoca in cui molte donne non lavoravano e svolgevano prevalentemente funzioni di cura. Con l'aumento dell'occupazione femminile quello schema perde efficacia e il giudice deve considerare gli oneri lavorativi e domestici di ciascun genitore.
L'assegnazione della casa coniugale non dipende dal titolo di proprietà: ai sensi dell'articolo 337‑sexies del codice civile, la casa può essere assegnata al genitore con cui i figli convivono stabilmente per evitare lo sradicamento dei minori. Quando i figli diventano autonomi, il diritto di permanenza nella casa assegnata può venire meno.
La convivenza more uxorio con un nuovo partner non implica automaticamente la perdita dell'assegnazione, purché la convivenza avvenga nell'abitazione assegnata. Se invece il genitore assegnatario lascia la casa per trasferirsi altrove con il nuovo compagno, l'assegnazione può essere revocata.
Per quanto riguarda i mutui, quando il finanziamento è cointestato il debito resta a carico solidale di entrambi i coniugi; la questione non rientra nella decisione del giudice di separazione se si tratta di contenzioso giudiziale, salvo diverso accordo tra le parti in sede consensuale.
L'assegno di mantenimento per i figli viene determinato in base alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori. Le tempistiche di frequentazione sono rilevanti: se i tempi sono sostanzialmente paritetici e le capacità economiche simili può prevalere il mantenimento diretto, con ciascun genitore che provvede alle esigenze del minore per il periodo in cui è con sé.
Il termine "diritto di visita" è oggi ritenuto improprio: in regime di affidamento condiviso si parla di tempi di frequentazione del genitore non prevalentemente collocatario, che deve comunque godere di modalità di relazione adeguate e significative con il figlio.
Le spese straordinarie (rette scolastiche, attività sportive, visite mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) vanno concordate tra i genitori e, in assenza di accordo, sono generalmente ripartite in proporzione alle possibilità economiche, spesso al 50% se le condizioni sono omogenee. Chi anticipa la spesa può rivolgersi al Tribunale per chiedere la ripartizione, dimostrando la necessità della spesa nell'interesse del minore.
Quanto all'assegno tra coniugi, Marchetti rileva che il ricorso a contributi a favore della donna era più frequente in passato, quando la presenza femminile nel mercato del lavoro era minore. L'aumento dell'occupazione femminile ha determinato, nei fatti, un ridimensionamento di questa tendenza, pur lasciando in vita istituti come il mantenimento quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Infine, la riforma Cartabia, applicata alle controversie familiari instaurate dal marzo 2023 in avanti, ha inciso sui tempi dei procedimenti, accorciandoli rispetto al passato. Marchetti ricorda un caso di separazione iniziata nel 2013 e conclusa con sentenza nel 2021, quando la figlia coinvolta era ormai maggiorenne e autonoma: l'esempio evidenzia le criticità temporali superate, in parte, dalla riforma.
Le osservazioni fornite dall'avvocato Marchetti intendono offrire una panoramica sulle regole attuali che disciplinano separazioni, affidamento e responsabilità economiche nelle famiglie della provincia di Perugia, sottolineando la necessità di valutare ogni situazione alla luce delle circostanze concrete.