Tar Umbria annulla il provvedimento dell'Ispettorato sul livello di inquadramento di una commessa
Il tribunale contesta la carenza motivazionale e lacune istruttorie, pur riconoscendo il potere ispettivo
L’Ispettorato del Lavoro aveva imposto a un datore di lavoro l’aggiornamento dell’inquadramento di una commessa ritenuta di IV livello e la regolarizzazione delle ore e delle retribuzioni dal dicembre 2020 fino alle dimissioni del 31 dicembre 2024. La lavoratrice era stata assunta nel novembre 2017 come “aiuto commessa” di VI livello (poi inquadrata V dal giugno 2024) con un contratto di 16 ore settimanali; l’ispezione aveva invece ritenuto che avesse svolto funzioni riconducibili al IV livello e che avesse lavorato a tempo pieno fin dall’inizio del rapporto.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al Tar, assistita dall’avvocato Mario Bruto Gaggioli Santini. La difesa ha sollevato due doglianze principali: in primo luogo ha contestato la sede e l’estensione del potere dell’Ispettorato in materia di inquadramento contrattuale; in secondo luogo ha denunciato difetti di motivazione e carenze istruttorie nel verbale d’ispezione, segnalando tra l’altro che l’ispezione si era svolta presso lo studio della commercialista e che la richiesta di accesso agli atti era stata rigettata.
Il collegio ha respinto la censura sul potere ispettivo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato che riconosce all’Ispettorato la facoltà di verificare l’adeguatezza dell’inquadramento e della retribuzione rispetto alle mansioni effettivamente svolte. Sul punto sostanziale, però, il Tar ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione del verbale carente.
Secondo i giudici, il verbale si limita a riprodurre la declaratoria del IV livello e ad affermare la riconducibilità delle mansioni a quel profilo senza descrivere in modo analitico le attività effettivamente svolte, il grado di autonomia, eventuali responsabilità di cassa o la gestione di altri dipendenti. Manca inoltre un raffronto con le declaratorie degli altri livelli contrattuali e non sono indicate le ore effettive di lavoro né le fasce di apertura del punto vendita. "La mera trascrizione, nel provvedimento, della declaratoria del IV livello non consente alla motivazione di superare un livello pressoché meramente assertivo", si legge nella sentenza.
I giudici hanno anche osservato che il materiale probatorio è per lo più derivato dalla posizione della dipendente: il documento definisce le prove come "pressoché interamente dalla dipendente direttamente interessata". È stata considerata scarsamente significativa la testimonianza di un’altra lavoratrice che aveva prestato servizio per pochi mesi e part time, mentre l’Ispettorato non ha acquisito dichiarazioni dai numerosi colleghi che avevano lavorato nell’attività negli anni.
Di conseguenza il Tar ha annullato il provvedimento dell’Ispettorato, lasciando aperta la possibilità per l’amministrazione di riformulare la decisione qualora riassuma il potere con una motivazione e un’istruttoria adeguate, come indicato nella sentenza.