Perugia · 21 Ottobre 2026

Perugia, annullati avvisi per 454.266 euro: trasferimento di quote in trust riconosciuto donazione non tassabile

La Corte tributaria di secondo grado dell'Umbria accoglie l'appello delle beneficiarie e respinge l'Agenzia delle entrate

Perugia, annullati avvisi per 454.266 euro: trasferimento di quote in trust riconosciuto donazione non tassabile
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La vicenda riguarda un imprenditore che ha costituito un trust familiare indicando come uniche beneficiarie le proprie figlie e riservando a sé la nomina a trustee. Nel trust era conferita la nuda proprietà del 99% delle quote di una società a responsabilità limitata, con riserva dell'usufrutto in favore del disponente. In quella fase era stata chiesta l'esenzione dall'imposta di donazione, richiesta non contestata dall'ufficio nei termini di legge.

Con un secondo atto il trustee ha assegnato anticipatamente alle figlie la nuda proprietà della partecipazione, mantenendo l'usufrutto ma escludendo il diritto di voto in assemblea. Le beneficiarie avevano comunque dichiarato che la partecipazione attribuiva loro il controllo societario e che tale assetto sarebbe stato mantenuto per almeno cinque anni.

L'Agenzia delle entrate, dopo il contraddittorio, ha notificato due avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta sulle donazioni per 454.266 euro, oltre sanzioni, sostenendo che il disponente avrebbe, nella sostanza, mantenuto il ruolo di amministratore e svuotato di significato l'atto dispositivivo.

In primo grado la Corte di giustizia tributaria di Perugia nel 2025 aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la legittimità dell'avviso ma riducendo le sanzioni. Le contribuenti hanno quindi presentato appello, contestando la motivazione e l'interpretazione delle norme; l'Agenzia ha proposto a sua volta appello incidentale.

La Corte di secondo grado ha riformato la pronuncia di primo grado e ha annullato gli avvisi di rettifica. I giudici hanno rilevato l'illegittimità della motivazione degli avvisi basata su elementi estranei al testo degli atti e hanno richiamato il criterio del controllo "di diritto", fondato sulla titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

La Corte ha ricordato due recenti pronunce della Corte di Cassazione secondo cui "è indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria". Per i giudici umbri è irrilevante che i diritti di voto siano esercitati tramite un rappresentante comune: la rappresentanza non altera la titolarità del diritto né attribuisce al rappresentante poteri autonomi.

È stata inoltre respinta la tesi dell'Agenzia che interpretava il controllo in senso sostanziale o gestionale valorizzando clausole statutarie, quorum rafforzati o la permanenza di un ruolo del disponente. Secondo la Corte, il legislatore ha previsto un criterio oggettivo ancorato alla titolarità dei diritti di voto, che non può essere integrato da valutazioni di tipo puramente fattuale.

In base a questi rilievi la titolarità della quota e dei diritti ad essa inerenti, successivamente al trasferimento del 2022, è stata ritenuta integralmente in capo alle beneficiarie, con la conseguente illegittimità dei provvedimenti dell'Agenzia delle entrate che ne avevano disposto la tassazione.

Fonte: Raccontiamo Perugia

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