Il Tribunale di Milano annulla il bando dell’Agenzia delle Entrate che riservava il concorso ai soli cittadini italiani
La Sezione Lavoro riconosce il carattere discriminatorio del bando del 15 maggio 2026 per 622 posti nell’area assistenti; ricorsi accolti da sindacati e associazioni
Il Tribunale di Milano ha imposto lo stop al concorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo discriminatorio il bando pubblicato il 15 maggio 2026, che prevedeva come requisito esclusivo la cittadinanza italiana per la selezione di 622 unità nell’area degli assistenti, una procedura rivolta prevalentemente a persone con disabilità.
La decisione, firmata dal giudice Luigi Pazienza della Sezione Lavoro, ha accolto i ricorsi presentati da Avvocati per niente (Aon), Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), Lega per i diritti delle persone con disabilità (Ledha) e Cgil Lombardia.
Con la sentenza il Tribunale stabilisce che l’Agenzia delle Entrate dovrà garantire il diritto di presentare domanda anche ai cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari in possesso di regolari permessi di soggiorno.
Per consentire l’invio delle candidature precedentemente escluse, l’amministrazione dovrà fissare un nuovo termine non inferiore a 30 giorni. Il giudice ha inoltre previsto una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, a decorrere da un mese dalla notifica della decisione. La sentenza, composta da 13 pagine, dovrà essere pubblicata integralmente sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Il nodo della vicenda riguardava l’applicazione di un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1994, che prevedeva la necessità della cittadinanza italiana per l’accesso ad alcuni ministeri, tra cui il ministero delle Finanze, sulla base della presunzione che solo un cittadino italiano potesse garantire una «immedesimazione con gli interessi pubblici».
Il tribunale ha contestato tale impostazione, richiamando profili di «discriminazione particolarmente grave», aggravati dal fatto che la selezione era destinata in larga parte a soggetti appartenenti a categorie protette.
In una nota congiunta Aon, Asgi, Ledha e Cgil hanno sottolineato che l’esclusione della cittadinanza straniera va valutata caso per caso: «Bisogna verificare se le mansioni assegnate comportino l'effettivo esercizio di poteri pubblici. Nel caso esaminato non può ritenersi così, perché la qualifica di assistente non comporta l'esercizio di detti poteri».
La pronuncia del Tribunale di Milano si colloca nella stessa direzione già tracciata dalla Corte di Cassazione in una vicenda analoga relativa al Ministero dell'Interno, in cui gli ermellini avevano ritenuto inammissibile il requisito della sola cittadinanza italiana per ruoli operativi privi di funzioni sovrane.