Torre di via Stresa, assolti gli imputati: la corte richiama l’incertezza delle norme urbanistiche
Nella motivazione di 119 pagine la giudice esclude un «complotto» e attribuisce il caos giudiziario a interpretazioni divergenti delle norme
La decisione del Tribunale, contenuta in un provvedimento di 119 pagine, ha portato all’assoluzione di tutti i soggetti rinviati a giudizio nel processo sulla cosiddetta 'Torre Milano' di via Stresa perché «il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo». Tra gli assolti figurano i costruttori Carlo Rusconi e il figlio Stefano, l'architetto Giovanni Maria Beretta, gli ex dirigenti comunali Franco Zinna e Giovanni Oggioni e tre funzionari dello Sportello unico edilizia.
L'edificio al centro del procedimento è il grattacielo di 82,25 metri e 24 piani con affaccio su piazza Carbonari. La sentenza, definita la prima sul tema urbanistico per questa vicenda, è stata emessa a giugno.
Nella motivazione la giudice Paola Braggion afferma che a Milano non si è trattato di un «complotto» a «vantaggio» dei costruttori né di un «accordo criminoso» tra imprenditori e «professionisti e funzionari» del Comune. Il Tribunale attribuisce il 'caos giudiziario' derivante dalle numerose inchieste del 2022-23 a una «situazione di grande incertezza» e a «diverse interpretazioni di norme, urbanistiche ed edilizie di rango statale, regionale e comunale», che riguardano complessivamente le disposizioni che regolano il settore.
La Procura, nella requisitoria, aveva parlato di presunte «mirabolanti distorsioni» normative con impatti urbanistici, igienico-sanitari ed erariali. Tra le contestazioni indicate dalla pubblica accusa figuravano interpretazioni «di comodo» volte ad aggirare obblighi di pianificazione per edifici oltre i 25 metri, la qualificazione come «ristrutturazione» anziché «nuova costruzione» quando si demolivano piccoli edifici di 1-2 piani per realizzare torri di 80-90 metri, l'uso di procedure accelerate come la Scia al posto del permesso di costruire e questioni relative alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione.
Secondo il Tribunale, molte di queste pratiche erano seguite dal Comune per circa 15 anni e, al momento della pratica edilizia del 2018, risultavano «indiscusse». La giudice Braggion ha precisato che tali interpretazioni non appaiono «dolose» né frutto di volontà di eludere le leggi e che non possono essere contestate a chi ha avviato o seguito l'iter negli uffici comunali, né ai privati «per il solo fatto di essersi avvantaggiati del sistema vigente». La motivazione sottolinea inoltre che è stato lo stesso Comune, «interlocutore istituzionale qualificato e competente», a garantire la conformità dei progetti.
La sentenza osserva infine che, a partire dallo scoppio delle inchieste di Procura e Guardia di finanza, la giurisprudenza — sia amministrativa del Tar Lombardia sia penale — ha cominciato a evolversi verso le letture sostenute dai pubblici ministeri e dai loro consulenti. La Corte di Cassazione, in una pronuncia collegata al 'caso Milano' su uno dei cantieri sotto sequestro (le 'Residenze Lac' di via Cancano al Parco delle Cave), aveva richiamato la necessità di fare chiarezza, segnalando l'esistenza di una «confusione interpretativa» precedente.