Licenziamento per il rifiuto di ottenere il passaporto: la Corte d'Appello di Bologna riconosce l'illegittimità per un operaio di Altedo
Giuseppe Capoluongo, cablatore in Bergami Packaging Solutions dal 2002, ottiene in appello un'indennità pari a 20 mensilità (oltre 52mila euro); il reintegro non è stato disposto.
L'operaio Giuseppe Capoluongo, cablatore assunto nel 2002 presso la Bergami Packaging Solutions di Altedo di Malalbergo, è stato licenziato il 27 marzo 2024 dopo aver ritardato nell'ottenere il passaporto richiesto dall'azienda per eventuali trasferte extra Ue.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione Lavoro, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva convalidato il licenziamento: i giudici d'Appello hanno dichiarato il licenziamento illegittimo e riconosciuto a Capoluongo la tutela economica prevista dall'articolo 18, determinando un'indennità pari a 20 mensilità.
Negli atti la retribuzione mensile è indicata in 2.617,46 euro; l'indennità complessiva risultante è di 52.349,20 euro, cui si aggiungono l'indennità sostitutiva del preavviso, gli interessi e la rivalutazione.
La Corte ha ritenuto provata la condizione di aerofobia presentata dal lavoratore: già nel 2011 Capoluongo aveva fatto presente la difficoltà a volare e aveva prodotto una certificazione medica. In quell'occasione l'azienda, dopo un incontro con la Fiom, aveva accettato di non inviarlo in una trasferta negli Stati Uniti, e per oltre dodici anni non gli aveva più richiesto missioni che comportassero l'uso dell'aereo.
Secondo i giudici, quella condotta aziendale pluriennale conferiva al lavoratore una legittima aspettativa di non essere inviato in missioni aeree; pertanto, pur ritenendo che il ritardo nel dotarsi del passaporto fosse disciplinarmente rilevante e potenzialmente configurabile come insubordinazione, la Corte ha giudicato sproporzionato il ricorso al licenziamento.
Il rapporto di lavoro è stato dichiarato risolto e non è stato disposto il reintegro in azienda.
Capoluongo è stato assistito dagli avvocati Alberto Piccinini ed Eugenia Tarini. L'avvocato Alberto Piccinini ha commentato che in primo grado aveva ritenuto la decisione una "grande ingiustizia" e ha indicato la questione della proporzionalità della sanzione come nodo centrale del caso. Piccinini ha inoltre ricordato che, nelle settimane precedenti al licenziamento, il lavoratore si era rivolto alla Fiom e aveva manifestato la disponibilità a ottenere il passaporto durante il confronto con l'azienda.